Con l’articolo 12-septies, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita) sono state introdotte rilevanti novità nella disciplina delle lettere di intento che l’esportatore abituale emette al fine di ottenere la non imponibilità sulle fatture ricevute dai propri fornitori.
Come già evidenziato in precedenti informative le semplificazioni introdotte dal citato provvedimento sono così riassumibili:
- abolizione dell’obbligo di consegna della lettera di intento al fornitore da parte dell’esportatore abituale;
- abolizione dell’obbligo di annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l’esportatore abituale che per il fornitore);
- abolizione della consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (dispensa, peraltro, già prevista dall’Agenzia delle dogane con la nota n. 58510/2015);
- obbligo di indicazione della fattura del fornitore degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento inviata telematicamente dall’esportatore abituale, in luogo del riporto degli estremi (data e numero) della medesima;
deciso inasprimento delle sanzioni di cui all’articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997 che nella nuova versione prevede l’irrogazione della sanzione proporzionale che va dal 100 al 200% dell’imposta in luogo della precedente sanzione fissa che va da 250 a 2.000 euro, per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità senza aver prima verificato l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle entrate da parte dell’esportatore abituale.