L’attuale disciplina delle spese di rappresentanza è contenuta nell’articolo 108, comma 2, Tuir che individua specifici criteri di qualificazione e limiti quantitativi di deducibilità fiscale delle stesse spese, rapportandole al volume dei ricavi dell’impresa.
Le disposizioni attuative della citata disposizione sono contenute nel D.M. 19 novembre 2008 che richiede:
- che il sostenimento della spesa abbia finalità promozionali o di pubbliche relazioni e risponda comunque a criteri di ragionevolezza e coerenza;
- che la spesa non sia collegata ad una controprestazione (criterio della gratuità)